Art. 2.
(Bilancio di genere e ambito di applicazione).

      1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adoperarsi al fine di adeguare i propri bilanci alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3.
      2. La predisposizione del bilancio di genere comporta:

          a) la determinazione di come le singole cittadine e i singoli cittadini beneficiano della spesa pubblica e contribuiscono al reddito pubblico, sottolineando le differenze tra donne e uomini tramite il ricorso a dati qualitativi e quantitativi;

          b) la valutazione del diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo, lavoro sociale e domestico;

          c) l'analisi dell'impatto di genere in tutti i settori dell'intervento pubblico e l'introduzione del bilancio di genere in tutte le politiche;

          d) l'attuazione progressiva di una procedura di bilancio dal basso verso l'alto e la promozione del coinvolgimento e della

 

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partecipazione di tutti i cittadini e le cittadine, nonché di tutti i soggetti interessati, associazioni e organizzazioni non governative, al fine di individuare le diverse esigenze specifiche, le politiche e le misure più adeguate per soddisfarle;

          e) la verifica che l'allocazione delle risorse risponda in maniera congrua e adeguata alle diverse esigenze e richieste delle donne e degli uomini;

          f) l'accertamento che l'analisi di genere e la valutazione dell'impatto di genere siano debitamente considerate nelle diverse fasi di progettazione, definizione, attuazione, controllo e valutazione del bilancio;

          g) l'utilizzo del bilancio pubblico per definire adeguate priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni specifici per raggiungere la parità tra uomini e donne tramite le politiche pubbliche;

          h) la ridefinizione delle priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza dovere obbligatoriamente aumentare l'ammontare del bilancio pubblico totale;

          i) la verifica e il rendiconto dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica rispetto alle priorità e agli impegni fissati in generale e, nello specifico, relativamente al rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nella redistribuzione delle risorse e dei servizi pubblici.

      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ciascuna amministrazione predispone corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati a preparare opportunamente il proprio personale per la progettazione e la realizzazione del bilancio di genere.
      5. Con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare annualmente le risorse finanziarie

 

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alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, da destinare alla realizzazione di azioni positive per le pari opportunità.